Art. 3.
(Cambiamento del genere e del nome).

      1. Le persone transgenere che hanno compiuto il diciottesimo anno di età possono ottenere il cambio dell'identificativo di genere e del nome qualora, ai sensi della presente legge, sia certificata la condizione personale corrispondente alle caratteristiche e alle predisposizioni psicologiche che dimostrino una totale, prevalente

 

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o parziale identificazione con il sesso opposto a quello attribuito alla nascita in riferimento al cariotipo e all'analisi dei genitali.